La misura è un’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.

La misura si rivolge alle:

  • imprese iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle Imprese, purché costituite in forma di società (di persone o di capitali);
  • cooperative sociali e relativi consorzi, iscritte nella categoria «cooperative sociali» dell’albo nazionale delle società cooperative del Ministero dello Sviluppo Economico;
  • società cooperative con qualifica di ONLUS, iscritte nell’albo nazionale delle società cooperative del Ministero dello Sviluppo Economico e nell’anagrafe unica delle ONLUS, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
  • sono in regime di contabilità ordinaria;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • hanno sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;
  • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e sono in regola con gli obblighi contributivi;
  • hanno ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte della banca finanziatrice e dispongono di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto.

La misura prevede la concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni al tasso agevolato dello 0,5% annuo.

Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’ambito dell'elenco delle banche che hanno aderito alla convenzione.

I finanziamenti vengono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito dalla banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all’80% dell’importo complessivo del programma d’investimento, di cui una quota pari al 70% a titolo di finanziamento agevolato e una quota pari al 30% di finanziamento bancario.

Per i soli programmi che prevedono investimenti non superiori a 3 milioni di € e che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, al finanziamento agevolato può essere aggiunto un contributo non rimborsabile, nel limite massimo del 5 per cento delle spese ammissibili complessive.

Per ulteriori informazioni e contatti accedi al sito www.incentivi.gov.it.